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domenica 26 maggio 2013 9.03
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Concorrenza
Esempi di concorrenza
Il patto di non concorrenza
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Le intese restrittive della concorrenza
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La concorrenza è quella condizione nella quale
più imprese, più venditori, competono sul medesimo mercato, producendo gli stessi beni o offrendo gli stessi servizi
che si rivolgono alla stessa categoria di consumatori.
La concorrenza si dice sleale
quando vengono utilizzate tecniche e
mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sugli altri venditori o per arrecare loro un danno.
Esempi di concorrenza sleale sono l'utilizzo di nomi o marchi che ricordino quelli di altre aziende (fino ad arrivare alla contraffazione) o la diffusione di informazioni che gettino discredito sulle attività dei concorrenti.
La disciplina della concorrenza sleale è stata prevista, dunque, dal Legislatore per reprimere l’attività dell’imprenditore che ricorre a mezzi non corretti per l’acquisire maggiori porzioni del mercato, e anche per consentire una sana competizione tra gli imprenditori, così da assicurare al consumatore una scelta consapevole tra i vari prodotti, simili, presenti nel mercato.
Le norme previste dal codice civile impongono ai venditori operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuno possa essere avvantaggiato rispetto all’altro nella diffusione e nella collocazione dei propri prodotti o servizi, usando mezzi contrari all’etica delle relazioni commerciali.
L’ordinamento giuridico italiano dedica gli artt. 2598-2601 c.c. alla tutela contro gli atti di concorrenza sleale e, in modo specifico, l’art. 2598 c.c. dispone che “ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1.
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2.
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3.
si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
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