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mercoledì 19 giugno 2013 4.20
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Secondo la LEGGE 4 LUGLIO 1967 n. 580, COME MODIFICATA DAL DPR 502/98 e dal DPR 187/2001
il pane, quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata e preparato con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio), come un qualsiasi prodotto alimentare,
richiede l’osservanza delle
normali regole di igiene per i locali di produzione e di vendita, per gli attrezzi, per il personale e per le materie prime impiegate nella sua lavorazione
.
I panifici devono avere
adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione
, devono essere
areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare
, corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
E’ vietato, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di
residui di pane
.
Struttura dei locali di produzione del pane
Igiene nei luoghi di vendita
La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie
può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano le condizioni richieste dalla legge
. Fanno
eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore
.
Gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
È
vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti,
purché vi siano le garanzie richieste dalla legge. Così come è
vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
I controlli sul pane (che poi vengono effettuati allo stesso modo anche per i cereali e per gli sfarinati) vengono effettuati
mediante il prelevamento di campioni che vengono sottoposti ad analisi di laboratori di igiene provinciali e comunali o agli istituti di vigilanza repressione e frodi
tendente a verificare se il prodotto ottenuto contiene i requisiti di legge.
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