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martedì 21 maggio 2013 21.08
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Quando si consegna il pane
agli esercizi commerciali, occorre fornire a tali esercizi
l’elenco degli ingredienti dei diversi tipi di pane
che viene fornito in occasione
della prima consegna e ogni volta che ne venga variata la composizione.
Ogni qualvolta
si effettua il trasporto
per la fornitura del pane agli esercizi commerciali,
deve essere presente un documento di trasporto
nel quale sono contenuti i seguenti dati:
1.
Denominazione di vendita;
2.
Il nome o la ragione sociale oil marchio depositato e la sede del produttore
;
3. Una dicitura che consenta di identificare
il lotto di appartenenza
del prodotto.
La
denominazione di vendita che deve contenere
:
•
Tipo di sfarinato
;
•
Ingrediente caratterizzante
;
•
Prezzo al Kg
;
•
Nome d’uso o di fantasia
.
Il pane deve essere sempre
trasportato in recipienti lavabili e muniti di copertura.
In questo modo risulta al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di inquinamento.
E’vietato
il suo trasporto al solo scopo di effettuarne
la vendita ambulante
.
E’
consentito il trasporto del pane per la consegna a domicilio
/rivendita su richiesta del consumatore finale o commerciante.
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